STATUTO
dell'Associazione Culturale 47 Rosso
TITOLO
I:
Denominazione
– sede – durata
Art.1
E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
l'Associazione culturale denominata “47 Rosso”.
Art.2
L'associazione ha sede in Firenze, via di S. Marta 17, presso
l'abitazione di Gaia Del Francia, ma
potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, di
recapito postale e telefonico, nonché sezioni distaccate, in luoghi
diversi, che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli
scopi sociali.
La durata dell'Associazione è a
tempo indeterminato.
TITOLO
II: Scopi – collaborazioni
Art.3
Finalità
– L’Associazione non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente
da qualsiasi partito politico, credo religioso o qualsiasi forma di
discriminazione.
L’Associazione ha lo scopo di
promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento
necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire
benessere per le persone e le comunità.
In particolare essa si propone di:
- diffondere la
conoscenza e la godibilità dell’arte contemporanea, con una
particolare attenzione che sarà data alla divulgazione delle opere
dei propri soci. A tale proposito l’associazione si attiverà per
organizzare manifestazioni di presentazione delle loro opere, e al
contempo coltivare e favorire eventi e manifestazioni espositive da
parte di artisti affermati o emergenti;
- realizzare eventi
artistici e iniziative formative e divulgative quali: spettacoli,
concerti, mostre, dibattiti, incontri con artisti e critici,
corsi,
workshop, stage, seminari e attività didattiche,
manifestazioni a premio inerenti l’arte e la cultura artistica,
nonché la pubblicazione di un sito internet ed eventuali altre
pubblicazioni, per diffondere i programmi, le idee promotrici, i
resoconti e i risultati delle attività;
- l’associazione
potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale, senza scopo di
lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal
caso dovrà osservare le normative relative agli
aspetti fiscali previsti.
Art.4
Collaborazioni
– L’Associazione può collaborare con organismi terzi, pubblici o
privati, ovvero svolgere per terzi e attribuire a terzi incarichi per
la realizzazione di iniziative che si inquadrino nell’esecuzione
delle sue finalità istituzionali. Può inoltre aderire ad altre
organizzazioni, i cui obiettivi e le cui iniziative siano coerenti
con le proprie finalità istituzionali.
TITOLO
III: Soci
Art.
5
Soci
fondatori
– Sono “soci fondatori” coloro che hanno contribuito in maniera
determinante, con l’operato pratico, il sostegno ideale e il
supporto economico, alla costituzione dell’Associazione, e tali
sono i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo.
Art.
6 Soci ordinari e soci sostenitori – Il
numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione
le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, e che si
impegnino a realizzarli. Coloro che intendono aderire
all’Associazione devono presentare richiesta scritta al Consiglio
Direttivo, dichiarando di aver preso visione dell’Atto Costitutivo
e del presente Statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio
Direttivo e ha effetto immediato. Appena deliberata l’ammissione,
il socio è tenuto al versamento del contributo annuale. Sono soci
tutti quelli che aderiscono all’Associazione dopo la sua
costituzione, saranno “soci ordinari” coloro che verseranno
annualmente
la quota stabilita dall’Assemblea, o “soci sostenitori” coloro
che volontariamente verseranno una quota superiore a quella prevista
per i soci ordinari.
Art.
7 Soci onorari – Sono
Soci Onorari le persone o Enti individuati dal Consiglio Direttivo
che si sono resi benemeriti nei confronti dell’Associazione o
essendo personalità di particolare rilievo. Tale carica, avente
carattere onorifico, non comporta il pagamento di quote associative e
non dà diritto di partecipare alle assemblee sociali riservate ai
soli soci attivi.
Art.
8
Diritti e
doveri dei soci
– Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali e
alle assemblee, ordinarie e straordinarie, con
pieno diritto di voto.
Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni e i principi del
presente Statuto e le eventuali successive disposizioni deliberate
dagli organi associativi preposti. Tutti i soci si impegnano ad
appoggiare i programmi e le iniziative dell’Associazione. Si
impegnano altresì a non compiere atti che possano recare nocumento
agli interessi e al prestigio dell’Associazione o che ledano la
dignità personale di altri soci.
Tutti
i soci sono tenuti a versare il contributo annuale stabilito dal
Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari
deliberati dall’Assemblea straordinaria.
Art.
9 Recesso
– La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, o per
causa di morte.
Oltre che nei casi previsti dalla
legge può recedere il socio che:
a) venga a trovarsi in
condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali;
b) ne faccia richiesta e
ottenga il consenso del Consiglio Direttivo.
Il recesso da socio
dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà
effetto dalla data della deliberazione di accoglimento da parte del
Consiglio stesso.
L'esclusione sarà deliberata dal
Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi
alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento organico e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) che si renda
moroso nel pagamento della quota associativa;
c) che svolga o
tenti di svolgere attività contrarie agli interessi
dell'associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi,
anche morali, all'associazione.
L'esclusione diventa operante dalla
data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci receduti o
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo
annuale versato.
TITOLO
IV: Organi dell'Associazione
Art.
10
Organi
– Sono
organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio
Direttivo ; c) il Presidente.
Art
11 Assemblea
dei soci –
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le
sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed
agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se
assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e
straordinarie.
La loro convocazione, contenente l'ordine del
giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda
convocazione, dovrà essere comunicata via posta ordinaria o
elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
L’Assemblea
si riunisce almeno una volta all’anno, nel
periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo,
per redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario e per
l’approvazione del bilancio.
L'Assemblea ordinaria approva il
bilancio e delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente
Statuto ed approva gli eventuali regolamenti sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno
nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale onde
permettere l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea si riunisce,
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o
ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da
trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questi ultimi
casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla
presentazione della richiesta.
L'Assemblea, di norma, è
considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
La validità delle Assemblee è
regolata dalle seguenti norme:
in prima convocazione l'Assemblea è
regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli
associati; in seconda convocazione, invece, essa è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle
Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni secondo il
principio del voto per testa.
Le delibere delle Assemblee sono
valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti
all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione
e/o su modifiche allo Statuto per cui occorrerà il voto favorevole
di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti.
L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice
Presidente o da un socio nominato dalla stessa Assemblea a
maggioranza dei voti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il
segretario.
Art.
12 Consiglio direttivo –
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto
da un minimo di tre membri, eletti dall’Assemblea degli associati.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo
indeterminato o per la durata prevista all’atto della nomina e sono
rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la
facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per
l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi
soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo
tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la
facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme
non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie
per il buon funzionamento dell’Associazione, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo
si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le
volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta
domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta
dal Presidente mediante e-mail, indicante la data, l’ora ed il
luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare,
inviata a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della
riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio
sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente.
Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo
potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro
membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o
categorie di atti.
Il Presidente e gli altri membri
del Consiglio Direttivo si impegnano a svolgere gratuitamente i loro
incarichi.
Art.
13 Cessazione
di membri o dell’intero Consiglio Direttivo – Un
Consigliere può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica o
recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al
Presidente. In tali casi o in casi di cessazione della carica per
decesso o irreperibilità protratta, lo stesso Consiglio Direttivo
provvede, nel rispetto della disposizione sulla sua composizione,
alla sostituzione del membro per cooptazione di un altro socio fino
alla successiva Assemblea ordinaria, da convocarsi non oltre sessanta
giorni dalla cessazione della carica e nella quale deve essere posta
all’Ordine del Giorno la sostituzione del Consigliere cessato.
Il
Consigliere eletto in sostituzione di uno cessato dura in carica per
il tempo residuo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere
cessato.
Art.
14 Presidente
–
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta
legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi, può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali, può procedere agli incassi, può
prendere a nome dell’Associazione accordi e impegni con terze
parti.
Il Presidente può conferire a
qualunque socio procura speciale per la gestione delle attività.
Art.
15
- Il Vice
Presidente
– Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un Vice
Presidente, il quale possa validamente e opportunamente sostituirlo
in caso di assenza o impedimento ad assolvere gli impegni. In questo
caso il Vice Presidente possiede tutti i poteri, con esclusione della
rappresentanza legale e della sottoscrizione di atti amministrativi
nei confronti di terzi, a meno che non abbia procura specifica del
Presidente con potere di firma.
TITOLO
V: Fondo comune e mezzi finanziari
Art.
16 Il
patrimonio economico dell’Associazione è composto da: contributi
dei soci, eventuali elargizioni, donazioni, lasciti e contributi di
persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali
e da entrate per attività marginali di carattere commerciale
accessorie attuate e promosse dall'Associazione stessa. Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti
realizzati dall’attività.
E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Art.
17 Anno finanziario
–
L’anno finanziario inizia il giorno 1
Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art.
18 Libri
dell'associazione
– Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge,
l’Associazione tiene il libro degli associati e i libri delle
deliberazioni dell’Assemblea dei soci e dell' Assemblea del
Consiglio Direttivo.
Art.
19
Scioglimento
–
Possono proporre lo scioglimento dell’Associazione tre membri del
Consiglio Direttivo o il trenta per cento dei soci. Lo scioglimento
dell’Associazione deve essere deliberato da un’Assemblea
straordinaria in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno
i tre quarti dei presenti. Qualunque sia la causa di scioglimento, il
patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre
organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, sentito lprganismo di controllo di cui all'aticolo
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
20 Rinvio – Per
tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme
in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e alla
vigente normativa in materia.
Firenze 3 maggio 2012
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