Statuto


STATUTO dell'Associazione Culturale 47 Rosso

TITOLO I:Denominazione – sede – durata
Art.1 E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione culturale denominata “47 Rosso”.
Art.2 L'associazione ha sede in Firenze, via di S. Marta 17, presso l'abitazione di Gaia Del Francia, ma potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative, di recapito postale e telefonico, nonché sezioni distaccate, in luoghi diversi, che saranno ritenuti più idonei al perseguimento degli scopi sociali.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II: Scopi – collaborazioni
Art.3 Finalità – L’Associazione non ha scopi di lucro e si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico, credo religioso o qualsiasi forma di discriminazione.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità.
In particolare essa si propone di:
- diffondere la conoscenza e la godibilità dell’arte contemporanea, con una particolare attenzione che sarà data alla divulgazione delle opere dei propri soci. A tale proposito l’associazione si attiverà per organizzare manifestazioni di presentazione delle loro opere, e al contempo coltivare e favorire eventi e manifestazioni espositive da parte di artisti affermati o emergenti;

- realizzare eventi artistici e iniziative formative e divulgative quali: spettacoli, concerti, mostre, dibattiti, incontri con artisti e critici, corsi, workshop, stage, seminari e attività didattiche, manifestazioni a premio inerenti l’arte e la cultura artistica, nonché la pubblicazione di un sito internet ed eventuali altre pubblicazioni, per diffondere i programmi, le idee promotrici, i resoconti e i risultati delle attività;
- l’associazione potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale, senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali previsti.
Art.4 Collaborazioni – L’Associazione può collaborare con organismi terzi, pubblici o privati, ovvero svolgere per terzi e attribuire a terzi incarichi per la realizzazione di iniziative che si inquadrino nell’esecuzione delle sue finalità istituzionali. Può inoltre aderire ad altre organizzazioni, i cui obiettivi e le cui iniziative siano coerenti con le proprie finalità istituzionali.

TITOLO III: Soci 


Art. 5 Soci fondatori – Sono “soci fondatori” coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con l’operato pratico, il sostegno ideale e il supporto economico, alla costituzione dell’Associazione, e tali sono i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo.
Art. 6 Soci ordinari e soci sostenitoriIl numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, e che si impegnino a realizzarli. Coloro che intendono aderire all’Associazione devono presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di aver preso visione dell’Atto Costitutivo e del presente Statuto. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto immediato. Appena deliberata l’ammissione, il socio è tenuto al versamento del contributo annuale. Sono soci tutti quelli che aderiscono all’Associazione dopo la sua costituzione, saranno “soci ordinari” coloro che verseranno annualmente la quota stabilita dall’Assemblea, o “soci sostenitori” coloro che volontariamente verseranno una quota superiore a quella prevista per i soci ordinari.
Art. 7 Soci onorariSono Soci Onorari le persone o Enti individuati dal Consiglio Direttivo che si sono resi benemeriti nei confronti dell’Associazione o essendo personalità di particolare rilievo. Tale carica, avente carattere onorifico, non comporta il pagamento di quote associative e non dà diritto di partecipare alle assemblee sociali riservate ai soli soci attivi.
Art. 8 Diritti e doveri dei soci – Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività sociali e alle assemblee, ordinarie e straordinarie, con pieno diritto di voto.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le disposizioni e i principi del presente Statuto e le eventuali successive disposizioni deliberate dagli organi associativi preposti. Tutti i soci si impegnano ad appoggiare i programmi e le iniziative dell’Associazione. Si impegnano altresì a non compiere atti che possano recare nocumento agli interessi e al prestigio dell’Associazione o che ledano la dignità personale di altri soci.
Tutti i soci sono tenuti a versare il contributo annuale stabilito dal Consiglio Direttivo e gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea straordinaria.
Art. 9 Recesso – La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, o per causa di morte.
Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio che:
 a) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
b) ne faccia richiesta e ottenga il consenso del Consiglio Direttivo.
Il recesso da socio dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo e avrà effetto dalla data della deliberazione di accoglimento da parte del Consiglio stesso.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 b) che si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
 c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
 d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.
L'esclusione diventa operante dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.



TITOLO IV: Organi dell'Associazione
Art. 10 OrganiSono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo ; c) il Presidente.
Art 11 Assemblea dei soci – L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue delibere, prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed agli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, dovrà essere comunicata via posta ordinaria o elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo, per redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario e per l’approvazione del bilancio.
L'Assemblea ordinaria approva il bilancio e delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto ed approva gli eventuali regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale onde permettere l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
La validità delle Assemblee è regolata dalle seguenti norme:
in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, invece, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni secondo il principio del voto per testa.
Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione e/o su modifiche allo Statuto per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o da un socio nominato dalla stessa Assemblea a maggioranza dei voti.
Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.


Art. 12 Consiglio direttivo – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri, eletti dall’Assemblea degli associati. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante e-mail, indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente. Di esse sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo si impegnano a svolgere gratuitamente i loro incarichi.
Art. 13 Cessazione di membri o dell’intero Consiglio Direttivo – Un Consigliere può dimettersi in qualsiasi momento dalla carica o recedere dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente. In tali casi o in casi di cessazione della carica per decesso o irreperibilità protratta, lo stesso Consiglio Direttivo provvede, nel rispetto della disposizione sulla sua composizione, alla sostituzione del membro per cooptazione di un altro socio fino alla successiva Assemblea ordinaria, da convocarsi non oltre sessanta giorni dalla cessazione della carica e nella quale deve essere posta all’Ordine del Giorno la sostituzione del Consigliere cessato.
Il Consigliere eletto in sostituzione di uno cessato dura in carica per il tempo residuo in cui sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
Art. 14 Presidente – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, può procedere agli incassi, può prendere a nome dell’Associazione accordi e impegni con terze parti.
Il Presidente può conferire a qualunque socio procura speciale per la gestione delle attività.
Art. 15 - Il Vice Presidente – Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, il quale possa validamente e opportunamente sostituirlo in caso di assenza o impedimento ad assolvere gli impegni. In questo caso il Vice Presidente possiede tutti i poteri, con esclusione della rappresentanza legale e della sottoscrizione di atti amministrativi nei confronti di terzi, a meno che non abbia procura specifica del Presidente con potere di firma.

TITOLO V: Fondo comune e mezzi finanziari
Art. 16 Il patrimonio economico dell’Associazione è composto da: contributi dei soci, eventuali elargizioni, donazioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali e da entrate per attività marginali di carattere commerciale accessorie attuate e promosse dall'Associazione stessa. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti realizzati dall’attività.
 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 17 Anno finanziario L’anno finanziario inizia il giorno 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 18 Libri dell'associazione – Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati e i libri delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e dell' Assemblea del Consiglio Direttivo.
Art. 19 Scioglimento Possono proporre lo scioglimento dell’Associazione tre membri del Consiglio Direttivo o il trenta per cento dei soci. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da un’Assemblea straordinaria in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito lprganismo di controllo di cui all'aticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 RinvioPer tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e alla vigente normativa in materia.


Firenze 3 maggio 2012

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